Novalis Forum 2026: l’Europa apre alle TEA, ma la sfida è l’attuazione
Tecnologie di evoluzione assistita
5 Ottobre 2026

Implementare in modo uniforme il nuovo regolamento sulle TEA (Tecnologie di evoluzione assistita) negli Stati membri, rafforzare gli investimenti in Ricerca e Innovazione,promuovere un sistema di proprietà intellettuale equilibrato, favorire un dialogo basato sulla scienza: queste sono le priorità per lo sviluppo delle TEA che ha tracciato Chiara Bastianelli di Federchimica Assobiotec nel corso del suo intervento alla quinta edizione del Novalis Forum.

"L’Europa dispone finalmente di un quadro dedicato alle TEA" ha commentato, "ma è essenziale garantire un’attuazione efficace del Regolamento per accelerare innovazione, sostenibilità e competitività della filiera agroalimentare, sostenendo un approccio integrato tra tutte le soluzioni disponibili". Bastianelli ha inoltre ricordato che la Commissione UE, con la comunicazione del febbraio 2025 "A Vision for Agriculture and Food", ha definito roadmap, attività e strategie per il 2040, riconoscendo biotecnologie e TEA tra le leve strategiche per rafforzare la competitività, la resilienza climatica e la sostenibilità del settore agroalimentare europeo.

Le TEA non sono OGM

Le Tecniche di Evoluzione Assistita, note anche come NGT (New Genomic Techniques), sono un insieme di tecnologie di miglioramento genetico che comprendono la mutagenesi mirata e la cisgenesi. Le TEA permettono di introdurre modifiche precise e mirate nel genoma delle piante, senza inserire materiale genetico estraneo proveniente da specie non incrociabili, come avviene invece nella transgenesi. TEA e OGM pertanto non possono essere considerati equivalenti dal punto di vista scientifico e regolatorio.

Le potenziali applicazioni in campo agricolo sono numerose e riguardano soprattutto la capacità delle piante di resistere a stress biotici e abiotici, dai patogeni alla siccità, oltre al miglioramento della struttura vegetale e dell’efficienza nell’uso delle risorse. Le TEA possono inoltre contribuire a migliorare la qualità nutrizionale dei prodotti agricoli, sviluppare varietà con ridotta allergenicità e aumentare la shelf-life, rispondendo così anche alle esigenze dell’industria di trasformazione alimentare.

Ricerca, investimenti e normative a livello globale

La dottoressa Bastianelli ha sottolineato che l’UE sta provando a recuperare il tempo che ha perduto rispetto ai principali competitor mondiali. La Cina, infatti, guida l’innovazione con 557 progetti di ricerca, seguita dagli Stati Uniti con 183 e dall’Unione europea a quota 110. In Italia, le sperimentazioni TEA autorizzate al momento sono 16. 

Nonostante l’impegno, i cinque principali Paesi UE per ricerca sulle TEA ( Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio) producono appena un quinto della ricerca cinese e poco più della metà di quella statunitense, con una quota europea in ricerca e investimenti che risulta peraltro in calo. PeraltroInoltre, portare un nuovo tratto genetico sul mercato richiede in media 16 anni di lavoro e un investimento di circa 115 milioni di dollari, e questo rende ancora più significativo il ritardo accumulato dal continente europeo. Il divario si riflette anche sul fronte commerciale: mentre Stati Uniti, Argentina, Cile e Brasile hanno già autorizzato decine di prodotti sviluppati tramite NGT, in Europa il numero di prodotti autorizzati per il commercio resta pari a zero.

A livello globale, del resto, la maggior parte dei principali partner commerciali dell’Unione europea ha già adottato un proprio quadro normativo dedicato alle NGT, differenziandole più o meno nettamente dalla disciplina sugli organismi geneticamente modificati. È il caso di Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone e di numerosi Paesi africani e asiatici, mentre altre aree del mondo, come parte dell’Unione europea fino a poco tempo fa, continuano a considerare tutti i prodotti NGT alla stregua di OGM, con procedure di autorizzazione più complesse e costose.

Il nuovo regolamento europeo

Proprio per colmare questo ritardo, lo scorso 17 giugno 2026 l’Unione europea ha approvato il nuovo Regolamento sulle NGT, frutto di un percorso avviato nel 2023 dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2018, che aveva assoggettato le piante ottenute con NGT alla normativa OGM esistente, riaprendo di fatto il dibattito sull’aggiornamento delle regole europee. L’obiettivo dichiarato del nuovo testo è consentire agli agricoltori europei di accedere più rapidamente a varietà vegetali innovative, capaci di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla pressione crescente dei patogeni.

Il regolamento introduce una distinzione fondamentale tra due categorie di piante NGT. Le piante NGT1, equivalenti alle varietà convenzionali sulla base di criteri verificabili tramite un’apposita procedura, non saranno soggette alle regole previste per gli OGM. Le piante NGT2 , comprese quelle modificate per la resistenza agli erbicidi o per la produzione di sostanze insetticide ,restano invece sottoposte alle regole OGM, con obbligo di valutazione del rischio, richiesta di autorizzazione alla commercializzazione e diritto di opt-out riconosciuto ai singoli Stati membri. Il testo esclude inoltre le piante NGT dalla produzione biologica, salvo i casi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile, e si applica anche ai prodotti NGT importati da Paesi terzi.

Sul fronte della tracciabilità, le varietà NGT1 dovranno essere inserite in una banca dati pubblica europea, con obbligo di etichettatura dei sacchetti di sementi e del materiale riproduttivo, mentre per le NGT2 restano invariati gli obblighi già previsti dalla normativa OGM. Il regolamento affronta anche il delicato tema dei diritti di proprietà intellettuale, prevedendo la possibilità di brevettazionebrevetto con l’eccezione dei tratti o delle sequenze già presenti in natura. Introduce inoltre, misure per favorire un accesso equo al materiale vegetale brevettato e un codice di condotta, elaborato dalla Commissione europea, pensato per migliorare la trasparenza sui brevetti e accrescere la certezza del diritto per selezionatori e agricoltori. È prevista inoltre, l’istituzione di un gruppo di esperti incaricato di monitorare l’impatto della brevettazione del brevetto su innovazione, accesso al materiale vegetale e concorrenza.

Particolare attenzione è riservata infine alle piante e ai prodotti NGT2 che presentano caratteristiche rilevanti ai fini della sostenibilità, per i quali il regolamento prevede una procedura di autorizzazione accelerata, ridotta a quattro mesi rispetto ai sei ordinari, l’accesso a orientamenti dedicati prima della presentazione della domanda e incentivi supplementari per le piccole e medie imprese, con l’esenzione dai contributi finanziari per la validazione dei metodi analitici. Tra i tratti che danno accesso a questi incentivi figurano la resa, la tolleranza agli stress biotici e abiotici, la maggiore efficienza nell’uso di acqua e nutrienti, la ridotta necessità di agrofarmaci e fertilizzanti, il miglioramento qualitativo e nutrizionale e il biorisanamento, mentre restano esclusi i tratti legati alla sola tolleranza agli erbicidi.

Le prossime tappe

Il nuovo regolamento diventerà pienamente operativo tra due anni e richiederà la pubblicazione, entro il 17 luglio 2028, di una serie di atti attuativi. Gli atti delegati dovranno definire le informazioni necessarie per dimostrare che una pianta rientra nella categoria NGT, i requisiti per la verifica dello status NGT1 e le informazioni relative a brevetti e licenze. Gli atti esecutivi riguarderanno invece la valutazione del rischio alimentare, mangimistico e ambientale, le procedure di notifica e domanda di autorizzazione, le eventuali esenzioni dal monitoraggio post-commercializzazione e i requisiti analitici. Parallelamente, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si occuperà di preparare gli orientamenti per le richieste di verifica e autorizzazione, i laboratori di riferimento EURL ed ENGL definiranno i metodi di identificazione e quantificazione delle piante NGT, mentre la Commissione europea fornirà assistenza agli operatori attraverso piattaforme di licensing, banche dati sulla proprietà intellettuale e strumenti di finanziamento a sostegno della ricerca.

La Commissione istituirà infine un programma di monitoraggio basato su indicatori specifici, per raccogliere dati sull’incidenza del nuovo quadro normativo e misurarne gli impatti ambientali, economici e sociali, compresi gli effetti su biodiversità, agricoltura biologica e fiducia dei consumatori.