Fotovoltaico: Corte Costituzionale, legittimo lo stop agli impianti a terra nelle zone agricole
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17 Luglio 2026

È legittima la norma che vieta di installare impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale respingendo una serie di questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sul decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Secondo i giudici, sebbene il decreto legislativo introduca una serie di limitazioni, non compromette il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Inoltre, la norma effettua un bilanciamento – “non manifestamente irragionevole” - fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità.

Le motivazioni della Consulta

La Corte ha anzitutto affermato che il TAR non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la

produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. 

Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di “moduli collocati a terra”, la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. 

La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore
Infine, secondo i giudici, è corretto che la norma faccia riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole. Occorre infatti fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi che possono mutare, come il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni. Insomma, quello che conta non è la concreta utilizzazione agricola dell’area, ma la sua astratta utilizzabilità.

Lollobrigida, legittimo nostro basta al consumo di suolo agricolo

“Dicevano che avevamo torto, che dovevamo arrenderci all’idea che le nostre campagne, il nostro territorio scolpito dal lavoro quotidiano dei nostri agricoltori avrebbe dovuto essere sacrificato sull’altare dell’ideologia green” ha commentato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

“Oggi invece la Corte Costituzionale ci dà ragione. Per i giudici dire basta al consumo di suolo agricolo non viola i principi del diritto europeo e soprattutto non è in contrasto con i valori della nostra costituzione, anzi riconosce la tutela del suolo e della produzione agricola come un bene da salvaguardare. Noi non abbiamo mai detto no all’energia rinnovabile, abbiamo detto che se devono essere installati nuovi impianti devono consentire l’attività agricola ed oggi la suprema Corte afferma che questa nostra scelta è corretta”.

Noi vogliamo che l’Italia sia sovrana, anche dal punto di vista alimentare e senza suolo agricolo, quest’obiettivo non sarebbe raggiungibile. Sono davvero felice di dirlo ancora una volta, avevamo ragione noi”.