Aree FER: il Consiglio di Stato salva il decreto del 2024
pale eoliche
4 Agosto 2026

Torna in vigore il decreto ministeriale che detta i criteri per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici in Italia. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, e ha riformato la sentenza con cui un anno fa il TAR del Lazio aveva bocciato una parte del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Agricoltura.

La sentenza del TAR del Lazio

A impugnare il provvedimento erano state l’Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev) e un gruppo di aziende del settore eolico, sostenendo che il decreto fosse troppo generico e penalizzante per lo sviluppo delle rinnovabili. Secondo i giudici di primo grado, il testo del decreto si limitava a ripetere in modo generico principi già enunciati dalla legge, senza fornire alle Regioni indicazioni sufficientemente precise su come individuare

concretamente le aree idonee e quelle non idonee. Questa genericità, secondo il TAR, rischiava di tradursi in un’applicazione troppo disomogenea da Regione a Regione, con il pericolo di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale e di indebolire la tutela del paesaggio e dei beni culturali che il decreto avrebbe dovuto garantire in modo uniforme.

I giudici avevano contestato anche la scelta di lasciare alle Regioni la facoltà, e non l’obbligo, di ampliare fino a sette chilometri le fasce di rispetto attorno ai beni tutelati, ritenendo che una previsione così ampia e indefinita potesse generare ulteriori squilibri applicativi. A questo si aggiungeva un’altra criticità: l’assenza di una disciplina transitoria capace di proteggere i progetti di impianti già in fase di autorizzazione al momento dell’entrata in vigore del decreto, che con il cambio delle regole rischiavano di perdere i vantaggi procedurali già acquisiti. Il TAR aveva quindi imposto ai ministeri di rivedere i criteri entro sessanta giorni.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dei ministeri per una ragione più tecnica e preliminare: la mancanza, da parte di Anev, di un interesse concreto e attuale a contestare quelle specifiche disposizioni. Secondo i giudici d’appello, un eventuale danno legato alla scarsa precisione dei criteri statali si potrebbe manifestare soltanto in futuro, e solo nel caso in cui le singole Regioni decidessero di recepire la normativa in modo restrittivo per il settore eolico. Fino a quel momento, si tratterebbe di un pregiudizio soltanto ipotetico, non ancora reale, e quindi non sufficiente per giustificare l’annullamento del decreto in questa fase.

Lo stesso ragionamento è stato applicato alla censura relativa alla mancanza di una disciplina transitoria per i procedimenti in corso: anche in questo caso, secondo il Consiglio di Stato, non era stato dimostrato un pregiudizio concreto e attuale, ma soltanto un rischio eventuale legato agli sviluppi futuri delle normative regionali.

Il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto ad Anev un interesse ad agire su un punto più circoscritto, quello relativo allo strumento giuridico scelto per individuare le aree: il decreto, infatti, affida questo compito alle leggi regionali anziché a semplici atti amministrativi di programmazione, riducendo così il margine di interlocuzione delle associazioni di categoria nella fase istruttoria.

Su questo aspetto, però, l’appello di Anev è stato respinto nel merito: richiamando un principio già espresso dalla Corte Costituzionale, i giudici hanno chiarito che le Regioni possono legittimamente usare la legge regionale per individuare le aree idonee e non idonee, e che comunque la qualifica di area "non idonea" non equivale mai a un divieto assoluto, ma consente comunque, caso per caso, di valutare e autorizzare un progetto se sufficientemente motivato. Spetta di conseguenza agli operatori intervenire nel singolo procedimento di autorizzazione per dimostrare che un progetto specifico non viola gli obiettivi fissati dalla Regione.

Si complica l'iter per gli eventuali ricorsi

Con questa pronuncia, il decreto del 21 giugno 2024 esce sostanzialmente indenne dal giudizio. Per gli operatori del settore, quindi, il quadro normativo resta quello disegnato nel 2024, senza modifiche imminenti ai criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee. Le Regioni adesso potranno quindi utilizzare quei criteri per stabilire dove sarà possibile costruire nuovi impianti a fonti rinnovabili.

Dal canto loro, le associazioni di categoria e le imprese, potranno contestare le singole leggi regionali di attuazione qualora dovessero rivelarsi eccessivamente restrittive nei confronti dei nuovi impianti. Un’eventualità che tuttavia avevano cercato di scongiurare con il ricorso al Tar, visto che complica notevolmente l’iter giudiziario. Le leggi regionali infatti non possono essere impugnate direttamente di fronte a un TAR: occorre attendere che producano un effetto concreto, come il diniego di un’autorizzazione, e impugnare quindi il provvedimento amministrativo.