Mercosur: la Corte di Giustizia Ue respinge la richiesta della Polonia di sospendere l'accordo
corte giustizia europea
29 Settembre 2026

La Polonia non ha dimostrato in maniera inequivocabile che l’applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi Mercosur possa arrecare un danno grave e irreparabile. Con questa motivazione, il vicepresidente della Corte di giustizia ha respinto la domanda della Polonia di sospendere la decisione del Consiglio che autorizza l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur.

Gli accordi Mercosur

Il 9 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi (in prosieguo: l'«ITA») concluso tra l'Unione europea, da una parte, e i paesi del Mercosur, dall'altra. I negoziati della Commissione europea con i paesi del Mercosur hanno condotto a due atti giuridici paralleli. L'ITA, applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2026, è un accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e i paesi del Mercosur, dall'altra. Verte essenzialmente sulla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In 

sostanza, prevede obblighi identici a quelli derivanti dalla parte commerciale dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del Mercosur, dall'altra. L'ITA cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'EMPA al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Il ricorso della Polonia

Il 10 maggio 2026 la Polonia ha proposto alla Corte di giustizia un ricorso, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretto all'annullamento della suddetta decisione del Consiglio. Parallelamente, essa ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a sospenderne l'esecuzione.

La Polonia sostiene, innanzitutto, che le circostanze in cui la decisione controversa è stata adottata giustificano la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima fino all'adozione di una decisione che ponga fine al procedimento di merito. Essa deduce, segnatamente, una violazione dei trattati, un abuso di potere e una violazione del principio di leale cooperazione al fine di sostenere che la decisione controversa è viziata da illegittimità e che consentire l'applicazione dell'ITA, anche solo a titolo provvisorio, potrebbe incoraggiare le istituzioni dell'Unione ad avviare in futuro «altre azioni analoghe». Secondo tale Stato membro, le istituzioni dell'Unione, che intendono attuare l'ITA il più rapidamente possibile, avrebbero così privilegiato interessi economici selettivi a scapito del rispetto dei trattati e dei principi fondamentali dell'Unione.

La Polonia sostiene poi che la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli prevista dall'ITA, in assenza di cosiddette clausole specchio che impongano di rispettare norme di produzione equivalenti applicabili sia nell'Unione sia nei paesi del Mercosur, comporterebbe un rischio reale di danni alla salute umana e animale, nonché all'ambiente nell'Unione.

Infine, tale Stato membro deduce che l'applicazione provvisoria dell'ITA, consentendo la presenza sul mercato europeo di prodotti agricoli meno costosi, coltivati o fabbricati con sostanze chimiche vietate nell'Unione, comporterebbe una diminuzione dei redditi degli agricoltori dell'Unione, una perturbazione del funzionamento dei mercati dei diversi prodotti agricoli e causerebbe così una concorrenza sleale, dannosa per la situazione economica e sociale degli agricoltori nell'Unione.

L'ordinanza della CGE

Con l'ordinanza odierna, il vicepresidente della Corte respinge la domanda di provvedimenti provvisori della Polonia ricordando in primo luogo che la sospensione dell'esecuzione di una decisione può essere disposta dal giudice del procedimento sommario solo se è dimostrato che tale sospensione è urgente, nel senso che è necessaria per evitare che si produca un danno grave e irreparabile prima che la Corte emetta la sua decisione nel merito. Orbene, la Polonia non ha sufficientemente dimostrato che l'esecuzione della decisione controversa che autorizza l'applicazione provvisoria dell'ITA sia idonea a causare un tale danno. Il vicepresidente rileva inoltre che, tenuto conto del loro carattere cumulativo, non è necessario pronunciarsi sulle altre condizioni richieste per la concessione di misure provvisorie relative al fumus boni iuris e alla ponderazione degli interessi.

In primo luogo, il vicepresidente sottolinea che l'eventuale illegittimità della decisione controversa non può, di per sé, essere sufficiente a dimostrare la gravità e il carattere irreparabile di un eventuale danno. Inoltre, la Polonia non ha fornito alcun indizio concreto che consenta di dimostrare il verificarsi e l'imminenza probabili di un danno grave e irreparabile.

In secondo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della Polonia relative ai potenziali rischi che l'importazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi del Mercosur comporterebbe per la salute umana e animale nonché per l'ambiente nell'Unione, il vicepresidente rileva che tali prodotti – che potevano già essere importati nell'Unione prima dell'adozione della decisione controversa – sono soggetti a norme in materia di sicurezza alimentare e sanitaria analoghe a quelle applicabili ai prodotti fabbricati nell'Unione. Inoltre, conformemente alle disposizioni dell'ITA, l'Unione può imporre misure che impediscano l'ingresso nel proprio territorio di prodotti agricoli non conformi alle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali in vigore e adottare misure di emergenza in caso di gravi rischi per la salute o la vita umana, animale o vegetale.

In terzo luogo, il vicepresidente rileva che la Polonia non ha fornito elementi precisi sulla situazione finanziaria degli agricoltori dell'Unione che consentissero di dimostrare che questi ultimi non sarebbero in grado di far fronte alla concorrenza dei prodotti importati dai paesi del Mercosur e che sarebbero quindi costretti a cessare la propria attività. La Polonia non ha neppure fornito elementi di prova idonei a dimostrare, con un sufficiente grado di probabilità, che l'esecuzione della decisione controversa che autorizza l'applicazione provvisoria dell'ITA causerà una perturbazione del mercato agricolo dell'Unione. Le sue affermazioni generiche e astratte non tengono conto né dei poteri di cui dispone la Commissione per tutelare la situazione economica e sociale degli agricoltori dell'Unione e la sicurezza alimentare, né del fatto che la situazione del mercato agricolo dipende da numerosi altri fattori, quali l'andamento dei prezzi dell'energia, i costi elevati dei concimi o la concorrenza di paesi terzi diversi dai paesi del Mercosur.