Il TAR Lazio annulla il "Monitoraggio dei costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025" di ISMEA: l'Istituto ha violato le garanzie di partecipazione procedimentale delle imprese molitorie. ISMEA dovrà quindi rielaborare il dato coinvolgendo attivamente gli operatori del settore, garantendo loro accesso alle informazioni e ai criteri utilizzati, e allo stesso tempo la riservatezza delle aziende agricole intervistate.
A promuovere il giudizio davanti alla Sezione Quarta Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stata Italmopa, l'Associazione Industriali Mugnai d'Italia aderente a Confindustria, insieme a decine di società della filiera molitoria italiana, tra cui alcuni dei più noti gruppi industriali del comparto.
Il monitoraggio ha una rilevanza fondamentale per il settore: vendere prodotti agricoli a prezzi inferiori ai costi di produzione costituisce una pratica sleale punibile con una sanzione amministrativa fino al 3% del fatturato dell'ultimo esercizio, e il dato ISMEA rappresenta il parametro di riferimento a cui le
autorità di controllo guardano per avviare le verifiche.
Nessuna violazione della Costituzione
Il ricorso era basato su tre distinti blocchi di censure: la legittimità costituzionale della normativa, la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i vizi propri del monitoraggio pubblicato da ISMEA.
Per quanto riguarda il primo aspetto, le ricorrenti hanno provato a sostenere che il meccanismo introdurrebbe un "prezzo amministrato" imposto dall'alto, violando quindi una serie di principi costituzionali, a iniziare dalla libertà di iniziativa economica. Il TAR Lazio tuttavia ha ritenuto questa censura non rilevante ai fini della decisione, chiarendo che il monitoraggio non determina automaticamente l'irrogazione di sanzioni: l'accertamento della pratica sleale richiede sempre una verifica in concreto del costo di produzione effettivamente sostenuto dalla singola impresa, e non il semplice scostamento dal dato medio elaborato da ISMEA. In assenza di un procedimento sanzionatorio già avviato, la questione di legittimità costituzionale è stata quindi giudicata priva del requisito della rilevanza.
La normativa italiana rispetta il diritto dell'Ue
Le ricorrenti hanno poi sostenuto che la normativa italiana trasformasse la Direttiva 2019/633/UE - concepita come tutela minima contro le pratiche commerciali scorrette - in un vero e proprio meccanismo di fissazione dei prezzi minimi. Anche in questo caso il TAR Lazio ha respinto la censura per carenza di rilevanza, anche in questo caso argomentando che il dato ISMEA costituisce un mero parametro tecnico di riferimento e non l'elemento costitutivo automatico dell'illecito. Di conseguenza, la valutazione di compatibilità con il diritto UE potrà essere sollevata solo in un giudizio in cui la sanzione sia stata effettivamente applicata a un caso concreto.
La violazione delle garanzie partecipative
Accolte invece le censure sull’iter che ISMEA deve seguire per effettuare il monitoraggio. Italmopa e le altre ricorrenti lamentavano che l’Istituto avesse elaborato il monitoraggio interpellando esclusivamente 300-400 aziende agricole produttrici di grano selezionate come rappresentative di specifici "cluster" territoriali e produttivi. Nel sondaggio non sono state invece coinvolte le imprese molitorie, sebbene siano le prime a beneficiare o risentire del dato pubblicato. Oltretutto, l’identità delle aziende agricole non viene resa nota, di conseguenza non è possibile verificare l'attendibilità dei costi di produzione.
Il TAR Lazio ha riconosciuto che il monitoraggio, pur avendo una funzione statistica e "certativa" più che autoritativa, produce comunque effetti giuridici ed economici concreti: orienta le trattative commerciali tra gli operatori, funge da parametro per le future verifiche sanzionatorie e, in base all'articolo 7 del d.lgs. n. 198/2021, può addirittura sostituire automaticamente il prezzo contrattuale in caso di vendita sottocosto di prodotti deperibili. Per questi motivi, secondo i giudici, l'attività di rilevazione di ISMEA ha natura sostanzialmente amministrativa e deve quindi rispettare i principi di partecipazione procedimentale, anche a prescindere dalla stretta applicabilità della legge n. 241/1990.
Le censure relative al merito tecnico della metodologia di calcolo sono state invece dichiarate inammissibili, perché richiedono un preventivo confronto tra ISMEA e gli operatori del settore.
Gli effetti della sentenza
ISMEA adesso dovrà procedere a una nuova elaborazione dei costi medi di produzione del frumento, questa volta assicurando forme adeguate di partecipazione alle imprese interessate. In concreto, l'Istituto dovrà garantire ai molini e alle loro associazioni di categoria l'accesso alle informazioni e ai criteri metodologici utilizzati per calcolare il dato, pur tutelando l'anonimato delle singole aziende agricole intervistate e senza consentirne la divulgazione generalizzata.
Il TAR Lazio ha invece escluso, almeno in questa fase, ogni possibile conflitto tra la normativa italiana sulle pratiche commerciali sleali e i principi costituzionali o europei, rinviando tali valutazioni a un eventuale futuro giudizio in cui una sanzione sia stata effettivamente contestata a un'impresa sulla base di una vendita sottocosto accertata in concreto.